Il Tribunale di Cagliari ha sottolineato come, nel caso specifico della sentenza, la mancanza degli adeguati assetti è una forma di grave irresponsabilità.
Il contenuto della sentenza
La sentenza parte col dire che l’inerzia nell’attività di recupero dei crediti è la conseguenza di una assente misura contabile finalizzata a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali, monitorarne la solvibilità ed approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti. Pertanto, la grave irregolarità riscontrata è in realtà la conseguenza, a monte, di una più vasta grave irregolarità. L’ispettore in particolare ha segnalato che la cooperativa era sprovvista di un adeguato assetto organizzativo di cui all’art. 2086 c.c. in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa, ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale.
In particolare è emerso che l’unico strumento organizzativo di cui la cooperativa era dotata è l’organigramma, che peraltro non veniva da tempo aggiornato.
Il dettaglio del lavoro dell’ispettore aziendale
L’ispettore continua affermando “che la cooperativa è sprovvista di un piano industriale e strategico a breve e a medio-lungo termine, non vi sono relazioni dell’organo amministrativo circa l’andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, neanche in occasioni di sviluppo di nuovi investimenti, né vengono formulate previsioni in merito alla capacità di far fronte al pagamento del saldo dovuto ai soci conferenti. E’ emerso, sotto il profilo contabile che la cooperativa non possiede un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali: non risultano procedure o tecniche finalizzate a minimizzare l’emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi, non viene redatto un rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti, sul comportamento della clientela in relazione ai pagamenti e su ogni altra informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della salvaguardia della continuità della Cooperativa. Non viene adottata una adeguata analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società, né uno strumento per rilevare tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario, quale il rendiconto finanziario. Si sostanzia quindi che “la Cooperativa non dispone di strumenti che permettano di rilevare squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni.
Le conclusioni del tribunale di Cagliari
Ritiene il Tribunale che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata. La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell’organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15.9.2020). Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una sih1azione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune. Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla.
In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative.
I principali rischi aziendali contenuti nella sentenza
All’interno della sentenza troviamo in note anche quelli che sono i principali rischi aziendali a livello di adeguatezza. Nel dettaglio possiamo quindi trovare l’inadeguatezza dell’assetto amministrativo (mancata redazione di un budget di tesoreria, mancata redazione di strumenti di natura previsionale, mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera, assenza di strumenti di reporting, mancata redazione di un piano industriale), inadeguatezza dell’assetto contabile (la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci, assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione, mancata redazione del rendiconto finanziario).
Di seguito alleghiamo, come sempre, il testo completo della sentenza.