Continuano, nonostante sia recente l’applicazione del nuovo codice della crisi di impresa, le testimonianze in ambito giurisprudenziale a testimonianza di come gli assetti si configurino quale chiave imprescindibile di salvezza per le imprese, sia in chiave intrinseca che legata alla responsabilità degli organi di amministrazione.
Il tribunale di Milano lo conferma anche con questa sentenza dove stabilisce che “debbano adottarsi i più rigorosi provvedimenti previsti dall’art.2409 cc per l’assorbente rilievo della conclamata situazione di dubbia configurabilità di continuità aziendale quanto ad entrambe le SPA e della inadeguatezza della attuale gestione rispetto ai relativi obblighi, come in particolare oggi disegnati dal nuovo testo dell’art. 2086 cc modificato dal dlgs n.14/2019, nuovo testo in vigore dal 16.3.2019.”
Tali dichiarazioni sono, ad avviso del Tribunale, da configurarsi come elemento evidenziatore di un vero e proprio stato di crisi dei due enti, non in grado di far fronte alle rilevanti obbligazioni contratte in passato ma solo ai costi correnti e, come tali, non suscettibili di assicurare un equilibrio finanziario neppure nel futuro più prossimo, salvo il caso di apporto esterno di finanza, il cui reperimento risulta -dalla stessa illustrazione del LIMATA- del tutto ipotetico e, in ogni caso, non recepito da alcun preciso piano industriale ovvero di ristrutturazione del debito.
In tale situazione la mera “ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni” ovvero la mera valutazione della possibilità di “cessione di alcune delle farmacie rientranti nel patrimonio delle SPA”, come illustrate dal LIMATA in udienza, risultano condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art.2086 cc vigente, secondo il quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti”.
Di seguito il testo integrale della sentenza.